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La collezione dei bronzi del Museo Civico Medievale di Bologna

San Casciano V. P., 2017; paperback, pp. 402, col. plates, cm 21,5x30.

cover price: € 150.00

La collezione dei bronzi del Museo Civico Medievale di Bologna

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La collezione dei bronzi del Museo Civico Medievale di Bologna

San Casciano V. P., 2017; paperback, pp. 402, col. plates, cm 21,5x30.

FREE (cover price: € 150.00)

La collezione dei bronzi del Museo Civico Medievale di Bologna

Petrosa. Un insediamento dell'età del bronzo a Sesto Fiorentino

Vinci, 1994; paperback, pp. 114, 29 b/w ill., 16 col. ill., cm 17x24.

FREE (cover price: € 15.49)

Petrosa. Un insediamento dell'età del bronzo a Sesto Fiorentino

Bronzi e Pietre Dure nelle Incisioni di Valerio Belli Vicentino

Edited by Tubi Ravalli C.
Ferrara, 2004; bound, pp. 215, b/w and col. ill., cm 26x31.

FREE (cover price: € 100.00)

Bronzi e Pietre Dure nelle Incisioni di Valerio Belli Vicentino

L'industria artistica del bronzo del Rinascimento a Venezia e nell'Italia settentrionale

Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia - Fondazione Giorgio Cini, October 23 - October 24, 2007.
Edited by Avery V. and Ceriana M.
Translation by Ermini G.
Trento, 2008; paperback, pp. 480, b/w ill., cm 21,5x29.
(Pubblicazioni del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 550° anniversario della nascita di Tullio Lombardo).

FREE (cover price: € 44.00)

L'industria artistica del bronzo del Rinascimento a Venezia e nell'Italia settentrionale

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Talmud babilonese. Trattato Betzà

La Giuntina

Edited by Di Segni G. D.
Firenze, 2021; bound, pp. 512, cm 22,5x31.

ISBN: 88-8057-905-3 - EAN13: 9788880579052

Languages:  italian text  

Weight: 1 kg


Questo trattato fa parte dell'Ordine delle Feste (Mo'èd) ed è denominato in due modi: quello più diffuso deriva, come spesso capita per i libri ebraici, dalla prima parola del testo, Betzà ("uovo"). L'altro titolo, quello più comune fra gli antichi commentatori, è Yom Tov (lett. "Giorno buono", nel senso di "Giorno festivo"), che non solo deriva anch'esso dalle prime parole del testo ma rappresenta l'argomento del trattato: le modalità dell'osservanza dei giorni festivi e le differenze rispetto allo Shabbàt (Sabato). Per "giorni festivi", in senso stretto, si intendono i giorni di festa solenne in cui è vietato lavorare. Secondo la prescrizione della Torà, i giorni festivi sono il primo e il settimo giorno di Pèsach (Pasqua), il giorno di Shavuòt (Pentecoste), Rosh haShanà (Capodanno), il primo giorno di Sukkòt (Festa delle Capanne) e Sheminì 'Atzèret (l'ottavo giorno dall'inizio di Sukkòt, detto anche Simchàt Torà, Gioia della Torà). Nella Diaspora, rispetto alla norma prescritta nella Torà, questi giorni sono raddoppiati per decreto rabbinico, mentre in Israele solo Rosh haShanà dura due giorni (il motivo dei raddoppiamenti è spiegato in questo trattato). Nei giorni festivi è proibito lavorare, come di Shabbàt, con la differenza che in tali giorni sono permesse alcune operazioni necessarie per la preparazione del cibo per il giorno festivo stesso. Il permesso di cucinare nel giorno festivo deriva da una necessità: infatti, quando il giorno festivo capita di venerdì o di domenica, si avrebbero due giorni consecutivi in cui sarebbe vietato compiere lavori e se fosse proibito anche il cucinare si sarebbe costretti a mangiare il cibo cotto tre giorni prima, con prevedibile rischio per la salute e detrimento della bontà delle pietanze, a danno dello spirito gioioso della festa. Riguardo a Pèsach e, per estensione, anche riguardo alle altre feste (salvo Kippùr), è scritto nella Torà: Il primo giorno e il settimo giorno saranno giorni di sacra convocazione, nessun lavoro si farà in questi giorni eccetto quanto necessario per il cibo di ognuno, solo quello potrà essere fatto (Es. 12:16). In questo versetto non si parla espressamente di "cucinare" ma di "fare quanto necessario per il cibo". Da qui deriva che sono permesse anche altre attività richieste per la preparazione del cibo. Fra queste, il trasporto in luogo pubblico, attività che di Shabbàt (e di Kippùr) è invece vietata. Uno degli scopi di questo trattato è appunto stabilire quali attività siano permesse nei giorni festivi e quali siano proibite. In generale, vale la regola per cui tutto ciò che può essere svolto prima dell'inizio della festa non può essere effettuato durante la festa stessa. Ad esempio, mentre l'impastare la farina e il cuocere il pane sono attività permesse durante Yom Tov, non lo sono il mietere il grano, il trebbiarlo, il macinarlo e altre attività simili che possono essere svolte prima della festa senza alcun detrimento per il prodotto finale. Il motivo per cui queste ultime attività sono proibite è per non affaticarsi durante i giorni festivi, che devono invece essere dedicati al pellegrinaggio al Santuario (quando esso esisteva, prima che venisse distrutto dai Babilonesi e poi dai Romani), sostituito oggi dalla Sinagoga, dove ci si reca per le preghiere e per le letture bibliche specifiche delle feste. (...)

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