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La collezione dei bronzi del Museo Civico Medievale di Bologna

San Casciano V. P., 2017; br., pp. 402, tavv. col., cm 21,5x30.

prezzo di copertina: € 150.00

La collezione dei bronzi del Museo Civico Medievale di Bologna

Costo totale: € 150.00 € 309.49 aggiungi al carrello carrello

Libri compresi nell'offerta:

La collezione dei bronzi del Museo Civico Medievale di Bologna

San Casciano V. P., 2017; br., pp. 402, tavv. col., cm 21,5x30.

OMAGGIO (prezzo di copertina: € 150.00)

La collezione dei bronzi del Museo Civico Medievale di Bologna

Petrosa. Un insediamento dell'età del bronzo a Sesto Fiorentino

Vinci, 1994; br., pp. 114, 29 ill. b/n, 16 ill. col., cm 17x24.

OMAGGIO (prezzo di copertina: € 15.49)

Petrosa. Un insediamento dell'età del bronzo a Sesto Fiorentino

Bronzi e Pietre Dure nelle Incisioni di Valerio Belli Vicentino

A cura di Tubi Ravalli C.
Ferrara, 2004; ril., pp. 215, ill. b/n e col., cm 26x31.

OMAGGIO (prezzo di copertina: € 100.00)

Bronzi e Pietre Dure nelle Incisioni di Valerio Belli Vicentino

L'industria artistica del bronzo del Rinascimento a Venezia e nell'Italia settentrionale

Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia - Fondazione Giorgio Cini, 23 ottobre - 24 ottobre 2007.
A cura di Avery V. e Ceriana M.
Traduzione di Ermini G.
Trento, 2008; br., pp. 480, ill. b/n, cm 21,5x29.
(Pubblicazioni del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 550° anniversario della nascita di Tullio Lombardo).

OMAGGIO (prezzo di copertina: € 44.00)

L'industria artistica del bronzo del Rinascimento a Venezia e nell'Italia settentrionale

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ART. 2342-2345. Conferimenti

Zanichelli Editore

Bologna, 2023; br., pp. 264, cm 17,5x24,5.
(Commentario del Codice Civile).

collana: Commentario del Codice Civile

ISBN: 88-08-79997-2 - EAN13: 9788808799975

Luoghi: Europa,Italia

Testo in: testo in  italiano  

Peso: 0.64 kg


I conferimenti sono elemento essenziale nella costituzione della società per azioni: consistono nella prestazione, in denaro («in contanti», secondo la definizione della Seconda Direttiva) ovvero in beni in natura o crediti («non in contanti ») che il socio esegue o promette in favore della società per contribuire a fornirle il capitale di rischio; il loro valore, pertanto, deve essere certo. Al riguardo, se nessun dubbio può aversi per i conferimenti in contanti [per i quali si può verificare, al più, un eventuale, successivo problema di morosità (art. 2344) allorché il socio sia richiesto di eseguire il versamento dei «centesimi» ancora dovuti], è altrettanto intuitivo che quelli non in contanti possano essere oggetto di un corretto conferimento solo a seguito di un'idonea stima. Non a caso, dunque, la disciplina che li concerne, oltre a disporre che essi siano integralmente liberati al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo (art. 2342), statuisce all'art. 2343 l'obbligo di una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che ne attesti il valore, relazione da allegare all'atto costitutivo, da controllare ad opera degli amministratori dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese e, all'esito, eventualmente da sottoporre a revisione. Un dovere analogo, pur diversamente modulato, gli art. 2343-ter e 2343-quater, introdotti nel Codice civile nel 2008, impongono agli amministratori in relazione ai differenti procedimenti attributivi del valore previsti per i conferimenti cosiddetti «senza relazione di stima». Risultati particolarmente negativi dei controlli possono condurre alla riduzione del capitale od incidere sulla stessa permanenza del socio nella compagine sociale. Proprio alla luce di queste regole sono inevitabili i dubbi sulla possibilità di conferire «criptovalute», da considerare «non in contanti»; dubbi certamente non infondati, attesa la loro estrema volatilità, palesatasi in modo particolare tra il secondo semestre del 2021 e la fine del 2022, con nette perdite di valore, a dimostrazione della loro problematica idoneità ad assicurare il requisito della certezza, in ultimo quello dell'effettività del capitale. In questo generale contesto potrebbe ritenersi un'anomalia l'art. 2343-bis, che, nella Sezione dedicata ai conferimenti, disciplina i cosiddetti «acquisti pericolosi» effettuati nei due anni successivi all'iscrizione della società; ma l'inserimento è giustificato dello scopo delle disposizioni che vi sono contenute, lo stesso di cui si è sin qui detto, la tutela del capitale, particolarmente necessaria nel delicato periodo iniziale dell'attività sociale. Né costituisce un'anomalia l'art. 2345, che tratta delle prestazioni accessorie: anch'esse, infatti, sono apporti del socio, pur se non capitalizzabili.

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